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Misure per accelerare la liquidazione delle prestazioni 1 . a ) i ) Quando un lavoratore cittadino di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro , l'istituzione competente in materia di pensioni di quest'ultimo Stato membro trasmette , al momento dell'immatricolazione di detto lavoratore , mediante tutti i mezzi di cui dispone , all'organismo designato dall'autorità competente di questo stesso Stato membro ( paese d'occupazione ) tutte le informazioni relative all'identificazione del lavoratore , la data di inizio dell'attività , nonché la denominazione di detta istituzione competente e il numero di matricola da essa attribuito . ii ) Inoltre , l'istituzione competente di cui al punto i ) comunica , per quanto possibile , all'organismo designato in conformità alle disposizioni del punto i ) , tutte le altre informazioni che possono facilitare e accelerare la liquidazione ulteriore delle pensioni . iii ) Tali informazioni sono comunicate , alle condizioni fissate dalla commissione amministrativa , all'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro interessato . iv ) Per l'applicazione delle disposizioni dei punti i ) , ii ) e iii ) , gli apolidi e i profughi sono considerati cittadini dello Stato membro alla cui legislazione sono stati soggetti per la prima volta . b ) Le istituzioni in causa , su richiesta del lavoratore o dell'istituzione alla quale egli è iscritto in quel momento , procedono alla ricostituzione della sua carriera al più tardi a decorrere dalla data che precede di un anno quella in cui raggiungerà l'età di ammissione alla pensione . 2 . La commissione amministrativa fissa le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 . Controllo amministrativo e sanitario

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.