Articolo 51
1 . Quando un beneficiario , in particolare di a ) prestazioni d'invalidità , b ) prestazioni di vecchiaia concesse in caso d'inattitudine al lavoro , c ) prestazioni di vecchiaia concesse ai disoccupati anziani , d ) prestazioni di vecchiaia concesse in caso di cessazione dell'attività professionale , e ) prestazioni concesse ai superstiti in caso d'invalidità o inattitudine al lavoro , f ) prestazioni concesse a condizione che le risorse del beneficiario non superino un limite prescritto , dimora o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice , il controllo amministrativo e sanitario è effettuato , a richiesta di tale istituzione , dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario , secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione . L'istituzione debitrice conserva tuttavia la facoltà di far procedere al controllo del beneficiario da parte di un medico di sua scelta . 2 . Se si costata che il beneficiario delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è occupato o dispone di risorse eccedenti il limite prescritto , mentre fruisce di tali prestazioni , l'istituzione del luogo di dimora o di residenza è tenuta ad inviare un rapporto all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo . Tale rapporto indica in particolare la natura dell'attività esercitata , l'importo dei redditi o risorse di cui l'interessato ha disposto durante l'ultimo trimestre , la retribuzione normale percepita nella stessa regione da un lavoratore della categoria professionale alla quale apparteneva l'interessato nella professione che esercitava prima di diventare invalido durante un periodo di riferimento da determinare dall'istituzione debitrice , come pure , se del caso , il parere di un medico esperto sullo stato di salute dell'interessato .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.