Articolo 61
Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente 1 . Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite ai sensi dell'articolo 52 , lettera b ) del regolamento , il lavoratore è tenuto a rivolgersi , entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro , all'istituzione del luogo di residenza , presentando un avviso d'interruzione del lavoro , o , se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede , un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante . 2 . Se i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro , il lavoratore si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica . Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'inabilità al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1 . Questo certificato , nel quale si precisa la durata probabile dell'inabilità , è trasmesso senza indugio all'istituzione competente . 3 . Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2 , l'istituzione del luogo di residenza procede , non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale il lavoratore si è rivolto ad essa , al controllo medico del lavoratore come se si trattasse di un proprio assicurato . Il rapporto del medico di controllo , che indica in particolare la durata probabile dell'inabilità al lavoro , è trasmesso dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo . 4 . L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente , se è necessario , al controllo amministrativo o sanitario del lavoratore come se si trattasse di un proprio assicurato . Non appena costati che il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro , essa avverte senza indugio il lavoratore nonché l'istituzione competente , indicando la data alla quale prende fine l'inabilità del lavoratore . Fermo restando le disposizioni del paragrafo 6 , la notifica al lavoratore ha il valore di decisione presa per conto dell'istituzione competente . 5 . L'istituzione competente conserva comunque la facoltà di far procedere al controllo del lavoratore da parte di un medico di sua scelta . 6 . Se l'instituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché il lavoratore non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del paese di residenza o se costata che il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro , essa notifica tale decisione al lavoratore e ne trasmette simultaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza . 7 . Quando il lavoratore riprende il lavoro , ne avverte l'istituzione competente se cio è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione . 8 . L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati , in particolare mediante vaglia postale internazionale , e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza ed il lavoratore . Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente , quest'ultima informa il lavoratore in merito ai suoi diritti e comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro , le date alle quali debbono essere corrisposte , nonché la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente . 9 . Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione , previo parere della commissione amministrativa . Applicazione dell'articolo 55 del regolamento
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.