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Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata 1 . Se , tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 15 , paragrafo 3 del regolamento , l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l'invalidità , vecchiaia e morte ( pensioni ) in più regimi , ai sensi della legislazione di uno Stato membro , e se non è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in uno di questi regimi a titolo della sua ultima occupazione , puo beneficiare di dette disposizioni per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel regime stabilito dalla legislazione di detto Stato membro , o in mancanza , nel regime di sua scelta . 2 . Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9 , paragrafo 2 del regolamento , l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione dello Stato membro in causa un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro . Tale attestato è rilasciato , a richiesta dell'interessato , dall'istituzione o dalle istituzioni che applicano le legislazioni sotto le quali ha compiuto detti periodi di assicurazione . Applicazione dell'articolo 12 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.