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1 . Per beneficiare di una rendita o di un assegno supplementare ai sensi della legislazione di uno Stato membro , il lavoratore o i suoi superstiti che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro , sono tenuti a presentare domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente . La presentazione della domanda è soggetta alle seguenti regole : a ) la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto dalla legislazione applicata dall'istituzione competente ; b ) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario , o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente . 2 . L'istituzione competente notifica la propria decisione al richiedente , direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato competente ; essa invia copia della decisione all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente . Controllo amministrativo e sanitario

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.