lexiara

Articolo 76

1 . Il controllo amministrativo e sanitario , nonché gli esami medici previsti in caso di revisione delle rendite , sono effettuati , su richiesta dell'istituzione competente , dall'istituzione dello Stato membro nel cui territorio si trova il beneficiario , secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione . Tuttavia , l'istituzione competente conserva la facoltà di far procedere all'esame del beneficiario da parte di un medico di sua scelta . 2 . Ogni persona alla quale è corrisposta una rendita per sé stessa o per un orfano è tenuta ad informare l'istituzione debitrice di qualsiasi cambiamento della sua situazione o di quella dell'orfano che possa modificare il diritto alla rendita . Pagamento delle rendite

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.