Articolo 84
Disoccupati che durante l'ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente 1 . Nei casi di cui all'articolo 71 , paragrafo 1 , lettera a ) ii ) e lettera b ) ii ) , prima frase del regolamento , l'istituzione del luogo di residenza è considerata istituzione competente per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento di applicazione . 2 . Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 71 , paragrafo 1 , lettera b ) ii ) del regolamento , il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza , oltre all'attestato di cui all'articolo 80 del regolamento di applicazione , un attestato dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo in cui sia indicato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 69 del regolamento . 3 . Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71 , paragrafo 2 del regolamento , l'istituzione del luogo di residenza chiede all'istituzione competente tutte le informazioni relative ai diritti del disoccupato nei confronti di detta istituzione . CAPITOLO 7 PRESTAZIONE ED ASSEGNI FAMILIARI Applicazione dell'articolo 72 del regolamento
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.