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1 . Gli Stati membri prescrivono che i vegetali elencati nell ' allegato VI , introdotti nel loro territorio , devono essere disinfettati efficacement e, fin dal loro arrivo , contro la cocciniglia di San Josù . Non esigono tuttavia tale disinfezione quando sia garantito che non sussiste il pericolo di una diffusione della cocciniglia di San Josù . 2 . Seconda la procedura di cui all ' articolo 16 , gli Stati membri possono essere autorizzati , su richiesta ad esigere che i vegetali di cui al paragrafo 1 vengano disinfettati prima di entrare nel loro territorio .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.