lexiara

Articolo 11

1 . Gli Stati membri possono prescrivere che i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci , nonchù i loro imballaggi ed i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto , siano sottoposti , al momento dell ' introduzione nel loro territorio in provenienza da un altro Stato membro , a un controllo circa l ' osservanza dei divieti e delle restrizioni di cui agli articoli 3 , 4 e 5 . Gli Stati membri si adoperano affinchù tali vegetali , prodotti vegetali o altre voci , semprechù non ne sia vietata l ' introduzione ai sensi degli articoli 3 , 4 o 5 , siano assoggettati a divieti o restrizioni in relazione con misure fitosanitarie soltanto nei casi seguenti : a ) i certificati prescritti dagli articoli 4 , 5 , 7 , 8 o 9 non vengono esibiti ; b ) i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci non vengono introdotti attraverso i punti d ' entrata prescritti ; c ) i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci non sono presentati regolarmente ad un controllo ufficiale ammesso in conformità del paragrafo 3 ; d ) questi divieti o restrizioni sono stabiliti in base all ' articolo 18 . 2 . Essi non possono esigere nessuna dichiarazione supplementare sul certificato fitosanitario . 3 . Per quanto riguarda gli ortofrutticoli e le patate ad eccezione dei tuberi-seme , oltre ad un controllo ufficiale sull ' identità e sulle condizioni contemplate nel paragrafo 1 , gli Stati membri possono prevedere controlli ufficiali sistematici al fine di accertare il rispetto delle disposizioni adottate in base agli articoli 3 e 5 soltanto : a ) se esiste un serio motivo che faccia ritenere che una delle suddette disposizioni non sia stata rispettata ; b ) se i vegetali in parola sono originari di un paese terzo e se non è già stato effettuato un esame in un altro Stato membro secondo le disposizioni contemplate nell ' articolo 12 , paragrafo 1 , lettera a ) . In tutti gli altri casi , i controlli ufficiali degli ortofrutticoli e delle patate , ad eccezione dei tuberi-seme , sono effettuati soltanto occasionalmente per sondaggio . I controlli si considerano occasionali quando sono effettuati su non più di un terzo delle partite introdotte in provenienza da un determinato Stato membro e sono distribuiti il più armoniosamente possibile nel tempo e sull ' insieme dei prodotti . 4 . Allorchù viene constatato che una parte di una partita di vegetali , prodotti vegetali o altre voci introdotti è contaminata da organismi nocivi specificati negli allegato I e II , l ' introduzione dell ' altra parte non è vietata se non esiste alcun sospetto che essa sia contaminata e se possa escludersi una diffusione degli organismi nocivi a seguito di un frazionamento . 5 . Gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di rispedizione presentati al momento dell ' introduzione nel loro territorio di vegetali , prodotti vegetali o altre voci , siano muniti di un timbro di entrata del servizio competenti che indichi almeno il nome di tale servizio e la data di entrata .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.