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1 . Gli Stati membri prescrivono che i vegetali o prodotti vegetali elencati nell ' allegato III , parte A , non possono essere introdotti nel loro territorio quando siano originari dei paesi che li riguardano , menzionati in tale parte di allegato . 2 . Gli Stati membri possono : a ) prescrivere che i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell ' allegato III , parte B che li riguardano , non possono essere introdotti nel loro territorio ; b ) esigere dagli altri Stati membri , dai quali i vegetali o prodotti vegetali elencati nell ' allegato III , parte A , eccettuati i punti 9 e 10 , vengono introdotti nel loro territorio , un certificato ufficiale che precisi il paese di origine di tali prodotti .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.