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Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , si considera soggetto passivo non residente all ' interno del paese il soggetto passivo di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , della direttiva 77/388/CEE che , nel corso del periodo di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , primo comma , prima e seconda frase , non ha fissato in tale paese nù la sede della propria attività economica nù costituito un centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni nù , in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile , il suo domicilio o la sua residenza abituale e che , nel corso del medesimo periodo , non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi che si consideri localizzata in tale paese , ad eccezione : a ) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie , esentate ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera i ) , dell ' articolo 15 o dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , B , C , e D della direttiva 77/388/CEE , b ) delle prestazioni di servizi nei casi in cui l ' imposta è dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell ' articolo 21 , paragrafo 1 , lettera b ) , della direttiva 77/388/CEE .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.