Articolo 2
Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non residente all ' interno del paese , ma residente in un altro Stato membro , alle condizioni stabilite in appresso , l ' imposta sul valore aggiunto applicata a servizi che gli sono resi o beni mobili che gli sono ceduti all ' interno del paese da altri soggetti passivi , o applicata all ' importazione di beni nel paese , nella misura in cui questi beni e servizi sono impiegati ai fini delle operazioni di cui all ' articolo 17 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) della direttiva 77/388/CEE o delle prestazioni di servizi di cui all ' articolo 1 , lettera b ) .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.