Articolo 10
1. Quando si fa riferimento alla procedura definita dal presente articolo, il comitato è adito dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto sui provvedimenti da adottare. Il comitato si pronuncia su tale progetto entro un termine fissato dal presidente secondo l'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. a) La Commissione adotta i provvedimenti proposti se sono conformi al parere del comitato. Se i provvedimenti proposti non sono conformi al parere del comitato, ovvero se non è stato reso alcun parere, la Commissione propone senza indugio al Consiglio una proposta sui provvedimenti da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, entro tre mesi dalla presentazione della proposta, il Consiglio non ha deliberato, i provvedimenti proposti sono adottati dalla Commissione.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.