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3.

a) La Commissione adotta i provvedimenti proposti se sono conformi al parere del comitato. Se i provvedimenti proposti non sono conformi al parere del comitato, ovvero se non è stato reso alcun parere, la Commissione propone senza indugio al Consiglio una proposta sui provvedimenti da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, entro tre mesi dalla presentazione della proposta, il Consiglio non ha deliberato, i provvedimenti proposti sono adottati dalla Commissione.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.