2.
Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto sui provvedimenti da adottare. Il comitato si pronuncia su tale progetto entro un termine fissato dal presidente secondo l'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.