lexiara

Articolo 3

1. Per evitare l'esposizione dei lavoratori agli agenti o per mantenerla al livello più basso ragionevolmente praticabile, gli Stati membri, allorché adottano per la protezione dei lavoratori disposizioni riguardanti un agente, prendono le misure previste all'articolo 4; le misure supplementari previste all'articolo 5 quando trattasi di uno degli agenti di cui un primo elenco figura nell'allegato I. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 gli Stati membri stabiliscono in quale misura applicare, all'occorrenza, ciascuna delle misure previste dagli articoli 4 e 5, tenendo conto della natura dell'agente, dell'intensità e della durata dell'esposizione, della gravità del rischio e delle conoscenze disponibili al suo riguardo, nonché del grado di urgenza delle misure da adottare. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire, per quanto riguarda gli agenti di cui all'allegato II, parte A, un'adeguata sorveglianza dello stato di salute dei lavoratori nel periodo di esposizione; per quanto riguarda gli agenti di cui all'allegato II, parte B, l'accesso dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sul luogo di lavoro ad un'adeguata informazione sui pericoli che presentano detti agenti. 4. L'adozione da parte degli Stati membri delle misure di cui al paragrafo 3 non comporta l'obbligo di applicare i paragrafi 1 e 2.

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.