1.
Per evitare l'esposizione dei lavoratori agli agenti o per mantenerla al livello più basso ragionevolmente praticabile, gli Stati membri, allorché adottano per la protezione dei lavoratori disposizioni riguardanti un agente, prendono le misure previste all'articolo 4; le misure supplementari previste all'articolo 5 quando trattasi di uno degli agenti di cui un primo elenco figura nell'allegato I.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.