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Articolo 6

Gli Stati membri fanno in modo che le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano consultate prima dell'adozione delle disposizioni per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 e che i rappresentanti dei lavoratori in seno alle imprese o agli stabilimenti, qualora esistano, possano verificarne l'applicazione o esservi associati; che ogni lavoratore sottratto temporaneamente per motivi medici, in conformità delle legislazioni o prassi nazionali, all'azione di un agente sia per quanto possibile destinato ad un altro posto di lavoro; che le misure adottate in applicazione della presente direttiva siano coerenti con la necessità di proteggere la salute della popolazione e l'ambiente.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.