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Articolo 8

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio fissa nelle direttive particolari che adotta per gli agenti menzionati nell'allegato I il valore o i valori limite e le altre prescrizioni specifiche. 2. Alle direttive particolari è attribuito, nel titolo, un numero d'ordine. 3. L'adeguamento al progresso tecnico, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, è limitato agli aspetti tecnici elencati nell'allegato III, alle condizioni precisate nelle direttive particolari.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.