1.
Su proposta della Commissione, il Consiglio fissa nelle direttive particolari che adotta per gli agenti menzionati nell'allegato I il valore o i valori limite e le altre prescrizioni specifiche.
← Articolo 8 · All articles · 2. →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.