lexiara

3.

a) Se le operazioni di credito previste nella presente direttiva sono soggette a disposizioni legislative nazionali vigenti al 1o marzo 1990 le quali impongono limiti massimi al tasso annuo effettivo globale di dette operazioni e permettono di non prendere in considerazione, per quanto riguarda i suddetti limiti massimi, spese di carattere forfettario, diverse da quelle di cui al paragrafo 2, lettere da i) a v), gli Stati membri possono, esclusivamente ai fini di dette operazioni, non prendere in considerazione le suddette spese per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, purché si esiga, nei casi di cui all'articolo 3 e nel contratto di credito, che il consumatore sia informato in merito al loro importo e alla loro inclusione tra i pagamenti da effettuare. Gli Stati membri non possono più applicare la disposizione della lettera a) a decorrere dall'entrata in vigore della formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale nella Comunità conformemente al paragrafo 5, lettera c).

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-22 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.