b)
Gli Stati membri non possono più applicare la disposizione della lettera a) a decorrere dall'entrata in vigore della formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale nella Comunità conformemente al paragrafo 5, lettera c).
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-22 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.