Articolo 1
Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le tipologie di imprese elencate: nell'allegato I; nell'allegato II, qualora tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese: delle tipologie elencate nell'allegato I, oppure non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, ma aventi una forma giuridica comparabile a quelle elencate nell'allegato I. Gli Stati membri informano la Commissione, entro un lasso di tempo ragionevole, delle variazioni delle tipologie di imprese previste dal loro diritto nazionale che potrebbero pregiudicare l'accuratezza dell'allegato I o dell'allegato II. In tal caso alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 49, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.