CAPO 1
Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le tipologie di imprese elencate: nell'allegato I; nell'allegato II, qualora tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese: delle tipologie elencate nell'allegato I, oppure non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, ma aventi una forma giuridica comparabile a quelle elencate nell'allegato I. Gli Stati membri informano la Commissione, entro un lasso di tempo ragionevole, delle variazioni delle tipologie di imprese previste dal loro diritto nazionale che potrebbero pregiudicare l'accuratezza dell'allegato I o dell'allegato II. In tal caso alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 49, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II. Ai fini della presente direttiva si intende per: "enti di interesse pubblico": le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 che sono: disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. ; enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. , diversi da quelli di cui all'articolo 2 di detta direttiva; imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7. ; o designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti; “partecipazioni”: i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare le attività dell'impresa titolare di tali diritti. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra impresa rappresenti una partecipazione quando supera una soglia percentuale che gli Stati membri fissano ad un livello inferiore o uguale al 20 %; “parte correlata”: definizione corrispondente a quella dei principi contabili internazionali adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1. ; “immobilizzazioni”: le voci dell’attivo destinate ad essere utilizzate durevolmente nell'attività dell'impresa; “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni; “prezzo di acquisto”: somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, detratte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto; “costo di produzione”: somma del prezzo di acquisto delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Gli Stati membri autorizzano o prescrivono l'aggiunta di una congrua parte di costi generali fissi o variabili indirettamente imputabili al prodotto considerato nella misura in cui tali costi si riferiscano al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi; “rettifiche di valore”: tutte le rettifiche effettuate per tenere conto delle variazioni del valore delle attività rilevate alla data di chiusura del bilancio, indipendentemente dal fatto che queste variazioni siano definitive o meno; “impresa madre”: un'impresa che controlla una o più imprese figlie; “impresa figlia”: un'impresa controllata da un'impresa madre, inclusa l'impresa controllata da un'impresa a sua volta controllata da un’altra impresa (impresa capogruppo); “gruppo”: l'impresa madre e tutte le sue figlie; “imprese affiliate”: due o più imprese nell'ambito di un gruppo; “impresa collegata”: un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 % o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa; “enti di investimento”: le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività; le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30/UE; “imprese di partecipazione finanziaria”: le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista; “rilevante”: lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe. Nell'applicare una o più opzioni di cui all'articolo 36, gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 350000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700000 EUR; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10. Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 4000000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8000000 EUR; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50. Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6000000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12000000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 20000000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40000000 EUR; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 20000000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40000000 EUR; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. I piccoli gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 4000000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8000000 EUR; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50. Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6000000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12000000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. I gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 20000000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40000000 EUR; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. I grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 20000000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40000000 EUR; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. Ai fini del calcolo dei limiti numerici di cui ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, gli Stati membri permettono che non si proceda né alla compensazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, né all'eliminazione prevista dall'articolo 24, paragrafo 7. In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20 %. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in valuta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 7 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi. Ai fini della conversione nelle valute nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in euro di cui ai paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7 possono essere aumentati o diminuiti di non oltre il 5 % per ottenere importi arrotondati nelle valute nazionali. Se un'impresa o un gruppo alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui ai paragrafi da 1 a 7, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste dalla presente direttiva soltanto se si ripete per due esercizi consecutivi. Il totale dello stato patrimoniale di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo consiste nel valore complessivo delle voci da A a D all’interno dell’”Attivo"nello schema di cui all’allegato III o nelle voci da A a E dell'attivo nello schema di cui all’allegato IV. Nel calcolo delle soglie di cui ai paragrafi da 1 a 7 gli Stati membri possono prescrivere l'inclusione dei proventi derivanti da altre fonti per le imprese per le quali i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” non sono pertinenti. Gli Stati membri possono prescrivere che le imprese madri calcolino le loro soglie su base consolidata anziché su base individuale. Gli Stati membri possono altresì prescrivere che le imprese affiliate calcolino le loro soglie su base consolidata o aggregata qualora tali imprese siano state costituite al solo scopo di evitare la rendicontazione contabile di talune informazioni. Per tenere conto degli effetti dell'inflazione, almeno ogni cinque anni la Commissione riesamina e, se del caso, modifica per mezzo di atti delegati, conformemente all'articolo 49, le soglie di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, tenendo conto delle misure dell'inflazione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.