5.
Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 3, e fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro, se sussistono tutte le condizioni indicate al paragrafo 4 e sempre che: gli azionisti o i soci dell'impresa esentata, detentori di azioni o di quote per una percentuale minima del capitale sottoscritto di questa impresa, non abbiano chiesto la redazione del bilancio consolidato al più tardi sei mesi prima della fine dell'esercizio; la percentuale minima di cui alla lettera a) non superi i seguenti limiti: 10 % del capitale sottoscritto per le società per azioni e le società in accomandita per azioni; e 20 % del capitale sottoscritto per le imprese di altro tipo; gli Stati membri non subordinino l'esenzione: alla condizione che l'impresa madre che ha preparato il bilancio consolidato di cui al paragrafo 4, lettera a), sia soggetta al diritto nazionale dello Stato membro che concede l'esenzione; oppure a condizioni concernenti la redazione e la revisione legale del suddetto bilancio.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.