lexiara

b)

la percentuale minima di cui alla lettera a) non superi i seguenti limiti: 10 % del capitale sottoscritto per le società per azioni e le società in accomandita per azioni; e 20 % del capitale sottoscritto per le imprese di altro tipo;

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.