Articolo 39
Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese madri soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva relative alla revisione legale e alla pubblicità del conto economico, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni: l'impresa madre redige il bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva ed è inclusa in tale bilancio; l'esenzione è menzionata nella nota integrativa dell'impresa madre; l'esenzione è menzionata nella nota integrativa consolidata redatta dall'impresa madre; e l'utile/perdita d'esercizio dell'impresa madre, calcolato conformemente alla presente direttiva, figura nel suo stato patrimoniale.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.