CAPO 9
Gli Stati membri possono esentare le microimprese da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi: l'obbligo di presentare le voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi". Qualora uno Stato membro si avvalga di tale opzione, può consentire a tali imprese, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 2, lettera b), punto vi), del presente articolo, di derogare all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), riguardo alla rilevazione dei "ratei e risconti" dell'attivo e del passivo, a condizione che ciò sia indicato nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale; l'obbligo di redigere la nota integrativa in conformità dell'articolo 16, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) e e), della presente direttiva, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino in calce allo stato patrimoniale; l'obbligo di preparare la relazione sulla gestione in conformità del capo 5, a condizione che le informazioni prescritte dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale; l'obbligo di pubblicare il bilancio d’esercizio in conformità del capo 7 della presente direttiva, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in esso contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate. Gli Stati membri possono consentire alle microimprese: di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli allegati III o IV, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono escluse dallo stato patrimoniale la voce E all’interno dell’"Attivo" e la voce D all’interno delle "Passività" dell'allegato III o le voci E e K dell'allegato IV; di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le seguenti voci, se del caso: ricavi netti delle vendite e delle prestazioni; altri proventi; materie prime e sussidiarie; costi del personale; rettifiche di valore; altri oneri; imposte; utili/perdite. Gli Stati membri non autorizzano né prescrivono l'applicazione dell'articolo 8 alle microimprese che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Per quanto riguarda le microimprese i bilanci d’esercizio redatti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si considerano in grado di fornire la rappresentazione veritiera e corretta richiesta dall'articolo 4, paragrafo 3. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 4, non si applica a siffatti bilanci. Ove si applichi il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il totale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è composto dagli attivi di cui alle voci da A a D all’interno dell’“Attivo” dell'allegato III o dalle voci da A a D dell'allegato IV. Fatto salvo il presente articolo, gli Stati membri assicurano che le microimprese siano per il resto considerate piccole imprese. Gli Stati membri non permettono alle imprese di investimento o alle imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle deroghe previste dai paragrafi 1, 2 e 3. Gli Stati membri che alla data 19 luglio 2013, hanno messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in osservanza della direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità GU L 81 del 21.3.2012, pag. 3. , possono essere esentati dagli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 9, in ordine alla conversione in valuta nazionale delle soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, allorché applicano la prima frase dell'articolo 53, paragrafo 1. Entro 20 luglio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione delle microimprese che tenga conto, in particolare, della situazione a livello nazionale relativamente al numero di imprese che rientrano nei criteri dimensionali e della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione. In deroga alle disposizioni delle direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE, gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese figlie soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto, la revisione legale e la pubblicità dei bilanci d’esercizio e la relazione sulla gestione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: l'impresa madre è soggetta alla legislazione di uno Stato membro; tutti gli azionisti o i soci dell'impresa figlia si sono dichiarati d'accordo sull'esenzione di cui sopra per ciascun esercizio finanziario in cui essa si applica; l'impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dall'impresa figlia; le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo sono oggetto di una pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE; l'impresa figlia è inclusa nel bilancio consolidato redatto dall'impresa madre conformemente alla presente direttiva; l'esenzione è menzionata nella nota integrativa consolidata redatta dall'impresa madre; e il bilancio consolidato di cui al punto 5 del presente articolo, la relazione sulla gestione consolidata e la relazione di revisione sono oggetto di pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE. Gli Stati membri possono imporre alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le quali siano disciplinate dalla loro legislazione e siano soci illimitatamente responsabili di qualsiasi impresa elencata all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) ("impresa interessata"), di redigere, sottoporre a revisione legale e pubblicare, con il proprio bilancio e conformemente alla presente direttiva, il bilancio dell'impresa interessata, nel qual caso gli obblighi della presente direttiva non si applicano all'impresa interessata. Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare gli obblighi della presente direttiva all'impresa interessata qualora: il bilancio di detta impresa sia redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alle disposizioni della presente direttiva da un'impresa la quale: sia socio illimitatamente responsabile dell'impresa interessata e sia soggetta al diritto di un altro Stato membro; l'impresa interessata sia inclusa nel bilancio consolidato redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alla presente direttiva: da un socio illimitatamente responsabile, oppure qualora l'impresa interessata sia inclusa nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alla presente direttiva, da un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro. Questa deroga è indicata nella nota integrativa consolidata. Nei casi di cui al paragrafo 2 l'impresa interessata è tenuta a comunicare, su richiesta, il nome dell'impresa che pubblica il bilancio. Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese madri soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva relative alla revisione legale e alla pubblicità del conto economico, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni: l'impresa madre redige il bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva ed è inclusa in tale bilancio; l'esenzione è menzionata nella nota integrativa dell'impresa madre; l'esenzione è menzionata nella nota integrativa consolidata redatta dall'impresa madre; e l'utile/perdita d'esercizio dell'impresa madre, calcolato conformemente alla presente direttiva, figura nel suo stato patrimoniale. Salvo ove espressamente stabilito dalla presente direttiva, gli Stati membri non permettono agli enti di interesse pubblico di avvalersi delle semplificazioni e delle esenzioni previste dalla presente direttiva. Un ente di interesse pubblico è considerato una grande impresa indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dello stato patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.