5.
Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, la soglia in euro di cui al paragrafo 1 è convertita in valuta nazionale: applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che fissi tale soglia e arrotondando l'importo al centinaio più prossimo.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.