Articolo 43
I pagamenti inferiori a 100000 EUR effettuati in un esercizio, sia che si tratti di pagamenti singoli o di una serie di pagamenti correlati, non devono essere considerati nella relazione. La relazione indica le informazioni seguenti sulle attività di cui all'articolo 41, punti 1 e 2, per l'esercizio considerato: l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascun governo; l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all'articolo 41, punto 5, lettere da a) a g), effettuato a favore di ciascun governo; se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all'articolo 41, punto 5, lettere da a) a g), effettuato per ciascuno di tali progetti e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti. I pagamenti effettuati dalle imprese in ragione degli obblighi imposti alle imprese a livello di entità possono essere indicati a livello di entità piuttosto che a livello di progetto. Se versati a un governo, i pagamenti in natura sono indicati in termini di valore e, se del caso, di quantità. Sono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore. L'indicazione dei pagamenti di cui al presente articolo rispecchia la sostanza piuttosto che la forma del pagamento o dell'attività in questione. Pagamenti ed attività non possono essere artificiosamente suddivisi o aggregati allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, la soglia in euro di cui al paragrafo 1 è convertita in valuta nazionale: applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che fissi tale soglia e arrotondando l'importo al centinaio più prossimo.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.