CAPO 10
Ai fini del presente capo si intende per: "impresa attiva nell'industria estrattiva": impresa la cui attività comporta la ricerca, la prospezione, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio, gas naturale o altri materiali nell'ambito delle attività economiche di cui alla sezione B - divisioni 05-08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1. ; "impresa che utilizza aree forestali primarie": impresa che svolge attività di cui alla sezione A - divisione 02, gruppo 02.2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006, in foreste primarie; "governo": qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende ministeri, organismi governativi o imprese figlie dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6, della presente direttiva; "progetto": attività operative che sono regolate da un singolo contratto, licenza, contratto di locazione, concessione o accordi legali simili e costituiscono il fondamento di obblighi di pagamento verso un governo. Nondimeno, se più accordi di tal genere sono sostanzialmente interconnessi, questi sono considerati un progetto; "pagamento": importo versato, in denaro o in natura, per attività quali quelle descritte ai punti 1 e 2, dei tipi seguenti: diritti di produzione; imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo, quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche o le imposte sulle vendite; royalties; dividendi; premi di firma, di scoperta e di produzione; diritti di licenza, canoni di locazione, commissioni d'accesso e altri corrispettivi per licenze e/o concessioni e pagamenti per il miglioramento delle infrastrutture. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua. Tale obbligo non si applica a un'impresa soggetta al diritto di uno Stato membro che è un'impresa figlia o un'impresa madre, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: l'impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro; e i pagamenti ai governi effettuati dall'impresa sono compresi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da detta impresa madre in conformità dell'articolo 44. I pagamenti inferiori a 100000 EUR effettuati in un esercizio, sia che si tratti di pagamenti singoli o di una serie di pagamenti correlati, non devono essere considerati nella relazione. La relazione indica le informazioni seguenti sulle attività di cui all'articolo 41, punti 1 e 2, per l'esercizio considerato: l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascun governo; l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all'articolo 41, punto 5, lettere da a) a g), effettuato a favore di ciascun governo; se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all'articolo 41, punto 5, lettere da a) a g), effettuato per ciascuno di tali progetti e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti. I pagamenti effettuati dalle imprese in ragione degli obblighi imposti alle imprese a livello di entità possono essere indicati a livello di entità piuttosto che a livello di progetto. Se versati a un governo, i pagamenti in natura sono indicati in termini di valore e, se del caso, di quantità. Sono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore. L'indicazione dei pagamenti di cui al presente articolo rispecchia la sostanza piuttosto che la forma del pagamento o dell'attività in questione. Pagamenti ed attività non possono essere artificiosamente suddivisi o aggregati allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, la soglia in euro di cui al paragrafo 1 è convertita in valuta nazionale: applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che fissi tale soglia e arrotondando l'importo al centinaio più prossimo. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione sui pagamenti ai governi consolidata a norma degli articoli 42 e 43, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6. Un'impresa madre è considerata un'impresa attiva nell'industria estrattiva o un'impresa che utilizza aree forestali primarie se una delle sue imprese figlie è attiva nell'industria estrattiva o utilizza aree forestali primarie. La relazione consolidata comprende soltanto i pagamenti relativi a operazioni estrattive e/o di sfruttamento forestale. L'obbligo di redigere la relazione consolidata di cui al paragrafo 1 non si applica a: un'impresa madre di un piccolo gruppo quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico; un'impresa madre di un gruppo di dimensioni medie quale definito all'articolo 3, paragrafo 6, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico e un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro che sia al tempo stesso un'impresa figlia, se la sua impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro. Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dalla relazione sui pagamenti al governo consolidata qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente, per l'impresa madre, l'esercizio dei suoi diritti sull’attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa; casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione della relazione sui pagamenti ai governi consolidata conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati; le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione. Le suddette esenzioni si applicano solo se usate anche ai fini dei bilanci consolidati La relazione di cui all'articolo 42 e la relazione di cui all'articolo 44 sui pagamenti ai governi consolidata formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE. Gli Stati membri assicurano che ai membri degli organi responsabili di un'impresa, i quali operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione nazionale, incomba la responsabilità di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la relazione sui pagamenti ai governi sia redatta e pubblicata in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 che redigono e fanno oggetto di pubblicità una relazione conforme agli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi valutati, conformemente all'articolo 47, equivalenti agli obblighi del presente capo, sono esenti dagli obblighi del medesimo, fatto salvo l'obbligo di pubblicare la relazione secondo la legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 49, in cui si indicano i criteri da applicare nella valutazione dell'equivalenza degli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi e degli obblighi del presente capo ai fini del paragrafo 1 del presente articolo. I criteri indicati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2: comprendono i seguenti elementi: imprese bersaglio; destinatari dei pagamenti; pagamenti considerati; attribuzione dei pagamenti considerati; ripartizione dei pagamenti considerati; elementi che danno avvio all'informativa su base consolidata; mezzi usati per l'informativa; frequenza dell'informativa; misure antievasione per il resto, si limitano a ciò che facilita un raffronto diretto degli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi e degli obblighi in materia del presente capo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione in cui si indicano gli obblighi di informativa dei paesi terzi che, sulla scorta dei criteri di equivalenza indicati a norma dell'articolo 46, essa considera equivalenti agli obblighi del presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2. La Commissione riesamina l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione all'ambito di applicazione e all'osservanza degli obblighi di informativa e ai metodi dell'informativa per progetto, e riferisce in merito. Il riesame tiene conto del contesto internazionale, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento della trasparenza dei pagamenti ai governi, valuta l'impatto di altri regimi internazionali e considera gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Tale riesame è completato entro 21 luglio 2018. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa. Il riesame tiene conto dell'estensione degli obblighi di informativa ad altri settori industriali, nonché dell'eventualità che la relazione sui pagamenti ai governi debba essere sottoposta a revisione legale. La relazione considera altresì l'indicazione di informazioni supplementari in ordine al numero medio di dipendenti, all’uso di subcontraenti ed eventuali sanzioni pecuniarie previste da un paese. La relazione analizza inoltre se sia praticabile l'introduzione dell'obbligo, per tutti gli emittenti dell'Unione, di esercitare la dovuta diligenza nell'approvvigionamento di minerali al fine di assicurare che le catene della fornitura non abbiano legami con parti in conflitto e rispettino le raccomandazioni EITI e OCSE sulla gestione responsabile della catena della fornitura.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.