Articolo 46
Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 che redigono e fanno oggetto di pubblicità una relazione conforme agli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi valutati, conformemente all'articolo 47, equivalenti agli obblighi del presente capo, sono esenti dagli obblighi del medesimo, fatto salvo l'obbligo di pubblicare la relazione secondo la legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 49, in cui si indicano i criteri da applicare nella valutazione dell'equivalenza degli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi e degli obblighi del presente capo ai fini del paragrafo 1 del presente articolo. I criteri indicati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2: comprendono i seguenti elementi: imprese bersaglio; destinatari dei pagamenti; pagamenti considerati; attribuzione dei pagamenti considerati; ripartizione dei pagamenti considerati; elementi che danno avvio all'informativa su base consolidata; mezzi usati per l'informativa; frequenza dell'informativa; misure antievasione per il resto, si limitano a ciò che facilita un raffronto diretto degli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi e degli obblighi in materia del presente capo.
Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci… (IT) — sign in to see which provisions, and what they say.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.