CAPO 6
Ai fini del presente capo, un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare quando l'impresa madre è un'impresa a cui si applicano, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva. Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato ed una relazione sulla gestione consolidata, se tale impresa (impresa madre): ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia); ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa; ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole. Gli Stati membri possono non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio dell'impresa figlia. Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione; o è azionista o socio di un'impresa e: la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di siffatti accordi. Gli Stati membri prescrivono almeno l'applicazione delle disposizioni di cui al punto ii). Gli Stati membri possono subordinare l'applicazione del punto i) al requisito che i diritti di voto rappresentino almeno il 20 % del totale. Tuttavia, il punto i) non si applica quando una terza parte possiede i diritti di cui alle lettere a), b) o c) nei confronti di quella impresa. In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere un bilancio consolidato e una relazione sulla gestione consolidata se: questa impresa (un'impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (l'impresa figlia); o questa impresa (un'impresa madre) e un'altra impresa (l'impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre sono aggiunti i diritti di ogni altra impresa figlia nonché quelli di ogni altra persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'altra impresa figlia. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), dai diritti di cui al paragrafo 3 sono sottratti i diritti: inerenti alle azioni o quote detenute per conto di una persona diversa dall'impresa madre o da un'impresa figlia di quest'ultima; o inerenti alle azioni o quote: detenute in garanzia, a condizione che tali diritti siano esercitati conformemente alle istruzioni ricevute; oppure detenute con riferimento alla concessione di prestiti nell’ambito delle ricorrenti attività d’impresa, sempre che i diritti di voto siano esercitati nell'interesse del garante. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e d), la totalità dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa figlia è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dall'impresa stessa, da un'impresa figlia di quest'ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 9, l'impresa madre e tutte le sue figlie sono imprese da consolidare, a prescindere dall'ubicazione della sede legale di tali imprese figlie. Fatti salvi il presente articolo e gli articoli 21 e 23, gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato e una relazione sulla gestione consolidata, se: questa impresa e una o più altre imprese alle quali essa non è legata ai sensi dei paragrafi 1 o 2 sono sottoposte a una direzione unitaria in conformità: di un contratto stipulato con tale impresa; oppure dello statuto delle altre imprese di cui sopra; o gli organi di amministrazione, direzione o controllo di tale impresa nonché quelli di una o più altre imprese alle quali essa non è legata ai sensi di cui ai paragrafi 1 o 2 sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone in carica durante l'esercizio e fino alla redazione del bilancio consolidato. Qualora gli Stati membri si avvalgano dell'opzione di cui al paragrafo 7, le imprese descritte in tale paragrafo e tutte le loro imprese figlie sono consolidate quando una o più di queste imprese sono organizzate in una delle tipologie di impresa di cui all'allegato I o all'allegato II. Il paragrafo 6 del presente articolo, l'articolo 23, paragrafi 1, 2, 9 e 10, e gli articoli da 24 a 29 si applicano al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione consolidata di cui al paragrafo 7 del presente articolo, fatte salve le seguenti modifiche: i riferimenti alle imprese madri sono considerati come riguardanti tutte le imprese di cui al paragrafo 7 del presente articolo; e fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 3, le voci “capitale”, “sovrapprezzi”, “riserva di rivalutazione”, “riserve”, “utili/perdite portati/e a nuovo” e “utile/perdita di esercizio” da includere nel bilancio consolidato comprendono gli importi cumulati attribuibili a ciascuna impresa di cui al paragrafo 7 del presente articolo. I piccoli gruppi sono esentati dalla redazione del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione consolidata, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico. Gli Stati membri possono esentare i gruppi di dimensioni medie dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei casi seguenti gli Stati membri esentano dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro e: l'impresa madre dell'impresa esentata detiene tutte le azioni o quote di tale impresa esentata. Le azioni o quote dell'impresa esentata detenute da membri dei suoi organi di amministrazione, direzione o controllo in virtù di un obbligo legale o statutario non sono prese in considerazione a tal fine; o l'impresa madre dell'impresa esentata detiene il 90 % o più delle azioni o quote dell'impresa esentata e gli altri azionisti o soci dell'impresa esentata hanno approvato l'esenzione. Le esenzioni di cui al paragrafo 3 soddisfano tutte le seguenti condizioni: l'impresa esentata e, fatto salvo il paragrafo 9, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro; il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui detta impresa madre è soggetta, conformemente alla presente direttiva o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002; per quanto riguarda l'impresa esentata, i seguenti documenti/prospetti sono pubblicati secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro cui l'impresa esentata è soggetta a norma dell'articolo 30: il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata di cui alla lettera b); la relazione di revisione, e se del caso, il documento allegato di cui al paragrafo 6. Tale Stato membro può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui ai punti i), ii) e iii) sia effettuata nella sua lingua ufficiale e che la traduzione sia certificata conforme; la nota integrativa dell'impresa esentata indica: il nome e la sede legale dell'impresa madre che redige il bilancio consolidato di cui alla lettera a); e l'esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 3, e fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro, se sussistono tutte le condizioni indicate al paragrafo 4 e sempre che: gli azionisti o i soci dell'impresa esentata, detentori di azioni o di quote per una percentuale minima del capitale sottoscritto di questa impresa, non abbiano chiesto la redazione del bilancio consolidato al più tardi sei mesi prima della fine dell'esercizio; la percentuale minima di cui alla lettera a) non superi i seguenti limiti: 10 % del capitale sottoscritto per le società per azioni e le società in accomandita per azioni; e 20 % del capitale sottoscritto per le imprese di altro tipo; gli Stati membri non subordinino l'esenzione: alla condizione che l'impresa madre che ha preparato il bilancio consolidato di cui al paragrafo 4, lettera a), sia soggetta al diritto nazionale dello Stato membro che concede l'esenzione; oppure a condizioni concernenti la redazione e la revisione legale del suddetto bilancio. Gli Stati membri possono subordinare le esenzioni di cui ai paragrafi 3 e 5 all'indicazione di informazioni supplementari, conformemente alla presente direttiva, nel bilancio consolidato di cui al paragrafo 4, lettera a), o in un documento allegato, purché esse siano richieste a imprese soggette al diritto nazionale di tali Stati membri che sono tenute a redigere bilanci consolidati e si trovano nella stessa situazione. I paragrafi da 3 a 6 si applicano fatte salve le disposizioni legislative degli Stati membri relative alla redazione di bilanci consolidati o di relazioni sulla gestione consolidate quando questi documenti sono richiesti: per l'informazione dei dipendenti o dei loro rappresentanti; o da un'autorità amministrativa o giudiziaria, a sua richiesta. Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, uno Stato membro che concede esenzioni a norma dei paragrafi 3 e 5 del presente articolo può anche esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al suo diritto nazionale che è anche un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre non sia soggetta al suo diritto nazionale, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: l'impresa esentata e, fatto salvo il paragrafo 9, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese; il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e, ove opportuno, la relazione sulla gestione consolidata sono redatti: conformemente alla presente direttiva, conformemente ai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, in modo equivalente ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate redatti conformemente alla presente direttiva, o in modo equivalente ai principi contabili internazionali determinati a norma del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66. ; il bilancio consolidato di cui alla lettera a) è stato sottoposto a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati al controllo dei bilanci a norma del diritto nazionale cui è soggetta l'impresa che ha redatto detto bilancio. Si applicano il paragrafo 4, lettere c) e d), e i paragrafi 5, 6 e 7. Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dal consolidamento qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati; le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione; o restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente: l'esercizio da parte dell'impresa madre dei suoi diritti sull'attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa; o l'esercizio della direzione unitaria di tale impresa che si trova in una delle relazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 21 e i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualsiasi impresa madre, incluso un ente di interesse pubblico, è esentata dall'obbligo previsto dall'articolo 22 qualora: possieda soltanto imprese figlie che sono irrilevanti, sia singolarmente che collettivamente; o tutte le sue imprese figlie possano essere escluse dal consolidamento in virtù del paragrafo 9 del presente articolo. Per il bilancio consolidato si applicano le disposizioni dei capi 2 e 3, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d’esercizio. Le voci dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento sono riprese integralmente nello stato patrimoniale consolidato. I valori contabili delle azioni o quote nel capitale delle imprese incluse nel consolidamento sono compensati con la frazione del patrimonio netto di tali imprese da essi rappresentata, in conformità di quanto segue: tranne nel caso di azioni o quote nel capitale dell'impresa madre detenute dalla stessa o da un'altra impresa inclusa nel consolidamento, che sono considerate come azioni o quote proprie conformemente al capo 3, questa compensazione si fa sulla base dei valori contabili esistenti alla data in cui tali imprese sono incluse per la prima volta nel consolidamento. Le differenze risultanti da tale compensazione sono imputate, per quanto possibile, direttamente alle voci dello stato patrimoniale consolidato il cui valore sia superiore o inferiore ai loro valori contabili; gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la compensazione si faccia sulla base del valore degli elementi identificabili dell'attivo e del passivo alla data di acquisto delle azioni o quote oppure, nel caso di acquisto in più fasi, alla data in cui l'impresa è diventata impresa figlia; la differenza che sussiste dopo l'applicazione della lettera a) o che risulta dall'applicazione della lettera b) è iscritta nello stato patrimoniale consolidato alla voce avviamento; i metodi applicati per calcolare il valore dell'avviamento e le variazioni di valore significative rispetto all'esercizio precedente sono illustrati nella nota integrativa; se uno Stato membro autorizza una compensazione tra l’avviamento positivo e negativo, la nota integrativa contiene un'analisi dell'avviamento; l'avviamento negativo può figurare nel conto economico consolidato, ove tale trattamento sia conforme ai principi stabiliti nel capo 2. Quando le azioni o quote nelle imprese figlie incluse nel consolidamento sono detenute da persone non riconducibili a tali imprese, gli importi attribuibili a tali azioni o quote sono iscritti separatamente nello stato patrimoniale consolidato come partecipazioni di minoranza. I proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel conto economico consolidato. Gli importi degli utili o delle perdite attribuibili alle azioni o quote di cui al paragrafo 4 sono iscritti separatamente nel conto economico consolidato come utili o perdite attribuibili a partecipazioni di minoranza. Il bilancio consolidato presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se fossero un'unica impresa. In particolare sono eliminati dal bilancio consolidato: i debiti ed i crediti fra le imprese; i proventi e gli oneri relativi alle operazioni effettuate tra le imprese; e gli utili e le perdite risultanti da operazioni effettuate tra le imprese, se compresi nel valore contabile degli elementi dell'attivo. Il bilancio consolidato è redatto alla stessa data del bilancio d’esercizio dell'impresa madre. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare o prescrivere che il bilancio consolidato sia redatto in altra data per tener conto delle date di chiusura del bilancio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse, sempre che: ciò sia menzionato nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni; si tenga conto o si faccia menzione degli eventi importanti concernenti la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico di un'impresa inclusa nel consolidamento, verificatisi tra la data di chiusura del bilancio patrimoniale di questa impresa e la data di chiusura del bilancio patrimoniale consolidato; e se la data di chiusura del bilancio patrimoniale di un'impresa è anteriore o posteriore di oltre tre mesi alla data di chiusura del bilancio patrimoniale consolidato, questa impresa è consolidata in base al bilancio intermedio, redatto alla data di chiusura del bilancio consolidato. Se la composizione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento nel corso dell'esercizio è cambiata significativamente, i bilanci consolidati forniscono le informazioni che rendono significativo il confronto con i successivi bilanci consolidati. È possibile adempiere a detto obbligo redigendo uno stato patrimoniale comparativo e un conto economico comparativo rettificati. Le voci dell'attivo e del passivo comprese nel consolidamento sono valutate su una base uniforme e a norma del capo 2. L'impresa che redige il bilancio consolidato utilizza gli stessi criteri di valutazione applicati al suo bilancio d’esercizio. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che altri criteri di valutazione conformi alle disposizioni del capo 2 siano applicati ai bilanci consolidati. Qualora si faccia ricorso a tale deroga, ciò è indicato nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni. Quando le voci dell'attivo e del passivo incluse nel bilancio consolidato sono state valutate da imprese incluse nel consolidamento, secondo criteri di valutazione non uniformi rispetto a quelli utilizzati ai fini del consolidamento, queste voci sono di nuovo valutate con criteri conformi a quelli utilizzati per il consolidamento. Deroghe a tale obbligo sono ammesse in casi eccezionali. Eventuali deroghe sono indicate nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni. Il saldo delle imposte differite è rilevato nel consolidamento, nella misura in cui è probabile che in un prevedibile futuro ne risulti un onere fiscale per una delle imprese consolidate. Quando le voci dell'attivo comprese nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, queste stesse voci sono riprese nel bilancio consolidato solo dopo l'eliminazione di tali rettifiche. Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che i valori contabili delle azioni o quote nel capitale di un'impresa inclusa nel consolidamento siano compensati solo con la corrispondente frazione di capitale, sempre che le imprese facenti parte dell'aggregazione aziendale siano in ultima analisi controllate dalla stessa parte sia prima sia dopo l'aggregazione, e tale controllo non sia transitorio. Le eventuali differenze risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 sono aggiunte alle riserve da consolidamento, oppure da esse detratte, a seconda dei casi. L'applicazione del metodo descritto al paragrafo 1, le conseguenti variazioni delle riserve, nonché il nome e la sede delle imprese in questione sono indicati nella nota integrativa consolidata. Se un'impresa inclusa nel consolidamento, congiuntamente ad una o più imprese non incluse nel consolidamento, controlla un'altra impresa, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che quest’ultima impresa sia inclusa nel bilancio consolidato proporzionalmente ai diritti detenuti nel suo capitale dall'impresa inclusa nel consolidamento. L'articolo 23, paragrafi 9 e 10, e l'articolo 24 si applicano, mutatis mutandis, al consolidamento proporzionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se un'impresa inclusa nel consolidamento detiene una partecipazione in un'impresa collegata, quest'ultima sarà iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica recante un titolo corrispondente. In occasione della prima applicazione del presente articolo ad un'impresa collegata, quest'ultima è iscritta nello stato patrimoniale consolidato o: al suo valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione previste ai capi 2 e 3. La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione nella suddetta impresa collegata è indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nella nota integrativa consolidata. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta; o per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata rappresentata dalla partecipazione nella suddetta impresa collegata. La differenza tra tale importo e il valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione previste ai capi 2 e 3 è indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nella nota integrativa consolidata. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta. Gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione di una delle opzioni di cui alle lettere a) e b). In tali casi, lo stato patrimoniale consolidato o la nota integrativa consolidata indicano a quale delle suddette opzioni si è fatto ricorso. Per l'applicazione delle lettere a) e b) gli Stati membri possono inoltre permettere o prescrivere che la differenza sia calcolata alla data di acquisto delle azioni o quote oppure, se all'acquisto si è proceduto in più fasi, alla data in cui l'impresa è diventata impresa collegata. Qualora le voci dell'attivo o del passivo dell'impresa collegata siano state valutate secondo metodi non uniformi rispetto a quelli seguiti per il consolidamento in conformità dell'articolo 24, paragrafo 11, per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), tali voci possono essere rivalutate conformemente ai metodi seguiti per il consolidamento. Se non si è proceduto alla rivalutazione, ne è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. Gli Stati membri possono imporre tale nuova valutazione. Al valore contabile di cui al paragrafo 2, lettera a), o all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata di cui al paragrafo 2, lettera b), è sommato o detratto l'importo della variazione della frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata rappresentata da tale partecipazione intervenuta nel corso dell'esercizio; da esso è detratto l'importo dei dividendi corrispondente alla partecipazione. Nella misura in cui la differenza positiva di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non è collegabile ad una categoria di elementi dell'attivo o del passivo, essa è trattata conformemente alle norme applicabili alla voce “avviamento” di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera d), all'articolo 12, paragrafo 11, primo comma, all'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), e agli allegati III e IV. La frazione dell'utile o della perdita dell'impresa collegata attribuibile alle partecipazioni in tali imprese collegate è iscritta nel conto economico consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente. Le eliminazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono effettuate qualora ne siano noti o accessibili gli elementi. Se un'impresa collegata redige un bilancio consolidato, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 si applicano al patrimonio netto iscritto in tale bilancio consolidato. Il presente articolo può non essere applicato quando le partecipazioni nel capitale dell'impresa collegata sono irrilevanti. La nota integrativa consolidata contiene, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 presentate in modo da facilitare la valutazione della situazione finanziaria dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d’esercizio, tra cui quanto segue: nell'indicare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento; nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, è indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento proporzionale; e nell'indicare l'importo delle retribuzioni, delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo, sono indicati soltanto gli importi concessi dall'impresa madre e dalle sue figlie ai membri di detti organi dell'impresa madre. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la nota integrativa consolidata indica: per le imprese incluse nel consolidamento: il nome e la sede legale delle imprese; la frazione di capitale detenuta in tali imprese, diverse dall'impresa madre, dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e le informazioni relative alle condizioni, fra quelle di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 7, previa applicazione dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, sulla cui base è stato effettuato il consolidamento. Tale indicazione non è tuttavia necessaria se il consolidamento è stato effettuato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e se la frazione di capitale coincide con la percentuale dei diritti di voto detenuti. Le stesse informazioni sono fornite per le imprese escluse dal consolidamento per irrilevanza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera j), e dell'articolo 23, paragrafo 10, e sono indicati i motivi dell'esclusione delle imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 9; il nome e la sede legale delle imprese collegate incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, con l'indicazione della frazione del loro capitale detenuta da imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; il nome e la sede legale delle imprese oggetto di un consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 26, gli elementi dai quali risulta il controllo congiunto di dette imprese, nonché la frazione del loro capitale detenuta dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e per ciascuna delle imprese diverse da quelle citate alle lettere a), b) e c), nelle quali le imprese incluse nel consolidamento detengono una partecipazione, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese: il nome e la sede legale delle imprese; la frazione di capitale detenuta; l'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per il quale il bilancio è stato approvato. Le informazioni relative al patrimonio netto e all'utile o alla perdita possono anche essere omesse, se l'impresa interessata non pubblica il suo stato patrimoniale. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dal paragrafo 2, lettere da a) a d), assumano la forma di un estratto, depositato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE; di ciò è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali che la loro divulgazione recherebbe un grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. La relazione sulla gestione consolidata contiene come minimo, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli articoli 19 e 20, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità delle relazioni sulla gestione consolidate rispetto alle relazioni sulla gestione in modo da facilitare la valutazione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Si applicano i seguenti adeguamenti alle informazioni di cui agli articoli 19 e 20: nel segnalare i particolari relativi alle azioni proprie acquistate, la relazione sulla gestione consolidata indica il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile dell'insieme delle azioni o quote dell'impresa madre detenute dall'impresa madre stessa, dalle sue figlie o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di una di tali imprese. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che tali indicazioni siano fornite nella nota integrativa consolidata; nell'informativa sui sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi, la relazione sul governo societario fa riferimento alle caratteristiche principali di tali sistemi per l'insieme delle imprese comprese nel consolidamento. Se oltre alla relazione sulla gestione, è prescritta una relazione sulla gestione consolidata, le due relazioni possono essere presentate come un unico documento.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.