lexiara

rec_54

SRD II

(54) La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni stabilite dagli atti legislativi settoriali dell'Unione che disciplinano forme specifiche di società o forme specifiche di entità, come ad esempio enti creditizi, imprese di investimento, gestori di attivi, compagnie di assicurazione e fondi pensione. Le disposizioni di un atto legislativo settoriale dell'Unione dovrebbero essere considerate lex specialis in relazione alla presente direttiva e dovrebbero prevalere sulla presente direttiva laddove gli obblighi previsti da quest'ultima siano in contraddizione con gli obblighi stabiliti da un atto legislativo settoriale dell'Unione. Tuttavia, le disposizioni specifiche di un atto legislativo settoriale dell'Unione non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'effettiva applicazione della presente direttiva o il conseguimento del suo obiettivo generale. La mera esistenza di norme specifiche dell'Unione in un particolare settore non dovrebbe escludere l'applicazione della presente direttiva. Qualora la presente direttiva preveda disposizioni più specifiche o introduca nuovi obblighi rispetto alle disposizioni stabilite in un atto legislativo settoriale dell'Unione, le disposizioni stabilite in un atto legislativo settoriale dell'Unione si applicano in combinato disposto quelle della presente direttiva.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.