rec_55
(55) La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva per facilitare ulteriormente l'esercizio dei diritti degli azionisti, promuovere il loro impegno e tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza, nonché conseguire altre finalità quali la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e delle istituzioni finanziarie. Tali disposizioni non dovrebbero, tuttavia, ostacolare l'effettiva applicazione della presente direttiva né il conseguimento dei suoi obiettivi e dovrebbero, in ogni caso, rispettare le norme stabilite dai trattati.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.