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7.

CBAM

Se un paese terzo o un territorio dispone di un mercato dell'energia elettrica integrato con il mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati e non esiste una soluzione tecnica per l'applicazione del CBAM all'importazione di energia elettrica nel territorio doganale dell'Unione dal suddetto paese terzo o territorio, tale importazione di energia elettrica dal paese o territorio è esentata dall'applicazione del CBAM, purché la Commissione ritenga che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte a norma del paragrafo 8: il paese terzo o territorio ha concluso con l'Unione un accordo che stabilisce l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione nel settore dell'energia elettrica, compresa la legislazione sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nonché altre norme in materia di energia, ambiente e concorrenza; la legislazione nazionale di tale paese terzo o territorio attua le principali disposizioni della legislazione dell'Unione relativa al mercato dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica; il paese terzo o territorio ha presentato alla Commissione una tabella di marcia contenente un calendario per l'adozione di misure volte ad attuare le condizioni di cui alle lettere d) ed e); il paese terzo o territorio si è impegnato a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e, se del caso, ha formalmente formulato e comunicato di conseguenza alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) entro la metà del secolo una strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra allineata a tale obiettivo, e ha attuato tale impegno nella propria legislazione nazionale; il paese terzo o territorio, nell'attuare la tabella di marcia di cui alla lettera c), ha dimostrato il rispetto delle scadenze fissate e progressi sostanziali verso l'allineamento della legislazione nazionale al diritto dell'Unione in materia di azione per il clima sulla base di tale tabella di marcia, anche per quanto riguarda una fissazione del prezzo del carbonio a un livello equivalente a quello dell'Unione in particolare per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. L'attuazione di un sistema di scambio di quote di emissioni per l'energia elettrica, con un prezzo equivalente all'EU ETS, deve essere completata entro il 1o gennaio 2030; il paese terzo o territorio ha posto in essere un sistema efficace per impedire l'importazione indiretta di energia elettrica nell'Unione da altri paesi terzi o territori che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a e).

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-20; changes after this date are not shown.