e)
il paese terzo o territorio, nell'attuare la tabella di marcia di cui alla lettera c), ha dimostrato il rispetto delle scadenze fissate e progressi sostanziali verso l'allineamento della legislazione nazionale al diritto dell'Unione in materia di azione per il clima sulla base di tale tabella di marcia, anche per quanto riguarda una fissazione del prezzo del carbonio a un livello equivalente a quello dell'Unione in particolare per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. L'attuazione di un sistema di scambio di quote di emissioni per l'energia elettrica, con un prezzo equivalente all'EU ETS, deve essere completata entro il 1o gennaio 2030;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-20; changes after this date are not shown.