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Sezione III — Disposizioni comuni

TUB

1. ((Quando la capogruppo italiana)) sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo. (93) (96) (104) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181.

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