TITOLO V — SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO ((Capo I - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO))
1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5 ((...)), 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. 1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ((ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e) )); il decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere ((l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis) )), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
← Art. 109. · All articles · Art. 111. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04