((TITOLO V-ter — ISTITUTI DI PAGAMENTO))
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove e' svolta almeno una parte dell'attivita' avente a oggetto servizi di pagamento; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-undecies; f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi. 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. 3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. 4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attivita' imprenditoriali quando: a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies; c) ((siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 114-undecies, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita' e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio)). 5. Se lo svolgimento delle altre attivita' imprenditoriali rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento. 5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04