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Titolo V-BIS — ((MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA))

TUB

1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorita' si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonche', relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 1-bis. ((Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.)) 1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter. 3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04