((Capo I-bis — CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI))
TUB
((1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente capo: a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori; b) basano la propria attivita' sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui e' esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.)) ((70))
← Art. 120-sexies. · All articles · Art. 120-octies. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04