((Capo I-bis — CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI))
TUB
(( 1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo. 2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonche' prestare servizi di consulenza. 3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.)) ((70))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04