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TITOLO VI — ((TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI)) Capo I OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

TUB

1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullita' del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullita' del contratto. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo (( . . . )) trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti. (38)

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04