Capo II — ((CREDITO AI CONSUMATORI))
1. ((E' vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.)) 2. ((Il finanziatore o l'intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite l'utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.)) 3. ((Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle e' dato tramite un'azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.)) 4. ((Si applica quanto stabilito dall'articolo 120-octiesdecies.)) ((120))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04