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Capo II — ((CREDITO AI CONSUMATORI))

TUB

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. ((Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies.)) ((120)) 2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il ((finanziatore)) comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole: ((120)) a) lo sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore; d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili ((;)) ((120)) d-bis) ((la data del rimborso.) ((120)) 2-bis. ((In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.)) ((120)) 3. ((La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e 2-bis, in particolare con riferimento:)) a) ((al termine di invio della comunicazione;)) b) ((ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarita' dello sconfinamento.)) (38) ((120)) AGGIORNAMENTO (38) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04