Capo III — REGOLE GENERALI E CONTROLLI
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, ((gli istituti di pagamento, gli intermediari finanziari e i gestori di crediti in sofferenza)) Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma 2-bis.((112)) ((1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal titolo V, capo II, e delle relative disposizioni attuative.)) ((112)) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218. 3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), (( , e-bis) ed e-ter) )), e 4.((112)) (38)
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