((TITOLO VI-bis — AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))
TUB
1. Per l'attivita' di consulenza e gestione ((dei)) crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2. (37) ((38))
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