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TITOLO VIII — SANZIONI ((Capo I ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO))

TUB

1. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronica ((, prestazione di servizi di pagamento)) o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis ((, 131-ter)) e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04