((Capo V — ALTRE SANZIONI))
1. Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, (( lettere a) ed e-ter) )), quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la Banca d'Italia puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della societa' o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.((112)) 2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04